Le erogazioni liberali a favore di soggetti che godono della qualifica tributaria di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, beneficiano di diversi regimi fiscali (donazione o detrazione) a seconda delle caratteristiche del soggetto che effettua l’erogazione liberale in parola.

Con il decreto legge n. 35/2005, convertito con L. n. 80 dello stesso anno, è stato inoltre previsto un innovativo sistema di deduzione fiscale a favore delle erogazioni liberali alle Onlus: un sistema incentrato sul meccanismo della deduzione e che può arrivare anche alla deduzione di importi elevati (max 70.000,00 euro) .

L’art. 14 del citato D.L. n. 35/2005 (c.d. “Più dai meno versi”) dispone infatti che “Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”.

In alternativa alla disposizione appena citata, i donatori possono avvalersi delle seguenti disposizioni:
- Persone fisiche non imprenditori: art. 15, comma 1.1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito anche “TUIR");
- Imprese: art. 100, comma 2, lett. h del TUIR

Al riguardo si ricorda che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, qualora un contribuente intenda avvalersi della deduzione di cui all’art. 14 del D.L. n. 35 del 2005, il medesimo contribuente non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per altre erogazioni, effettuate anche a diversi beneficiari, della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico.

SE SEI UNA PERSONA FISICA

In alternativa al citato articolo 14, quindi, per le persone fisiche rimangono valide le disposizioni previste dall’art. 15, comma 1.1 del citato TUIR secondo cui le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 26% dell’importo donato a favore delle Onlus fino a un massimo di 30.000,00 euro annui.

Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 30.000,00 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 7.800,00 euro e cioè il 26% di 30.000,00 €).

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

AD ESEMPIO
Un privato che ha reddito imponibile di 20.000,00 euro e che effettua una donazione di 2.000,00 euro ad una ONLUS può alternativamente:
– detrarre dall’Irpef il 26% dell’importo di 2.000,00 euro ottenendo uno sconto fiscale pari a 520,00 euro (e cioè pari al 26% di 2.000,00 euro;
– sottrarre dall’imponibile fiscale l’erogazione compatibilmente con i limiti previsti dal citato art. 14 del D.L. n.35/2005; in questo ultimo caso, l’erogazione liberale in denaro risulterà deducibile nel limite corrispondente al 10% del reddito complessivo (nell’esempio 20.000,00 euro), quindi nella misura di 2.000,00 euro, ed il risparmio fiscale ottenuto sarà valutabile in base all’aliquota di tassazione (c.d. “aliquota marginale”) del singolo donatore.
Nel diverso caso di un contribuente con un reddito complessivo pari a 45.000,00 euro, il quale effettua una donazione di 5.000,00 euro, per valutare quale delle disposizioni sopra richiamate converrebbe applicare,  occorrerebbe fare i seguenti calcoli:
– detrazione Irpef del 26% sull’importo di 5.000,00 euro: il contribuente otterrebbe uno sconto effettivo pari a 1.300,00 euro;
– in alternativa, il donatore potrebbe scontare dall’imponibile un importo massimo di 4.500 (il 10% di 45.000) con un beneficio reale pari a 1.710,00 Euro (ossia il 38% di 4.500, dove 38% è l’aliquota marginale[1] applicata ai redditi oltre i28.000,00 Euro)[2].

Dagli esempi appena esposti crediamo si evinca abbastanza chiaramente come la misura effettiva del beneficio fiscale attribuibile con la c.d. “Più dai meno versi” (D.L. n. 35/2005) dipende dall’aliquota marginale del singolo  contribuente e quindi un eventuale calcolo di convenienza potrebbe essere realizzato sono avendo a disposizione gli effettivi dati del donatore interessato.

SE SEI UN’IMPRESA

In alternativa al citato articolo 14, per i titolari di reddito d’impresa vi è la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 100, comma 2 lettera h del TUIR secondo cui sono deducibili le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000,00 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI PER IL RAFFRONTO

Reddito lordo Erogazione Reddito netto D.L. 35/2005 Art. 100 TUIR Art. 100 TUIR
      10% RL 2% RN 30.000,00
100.000,00 30.000,00 130.000,00         –         – 30.000,00
150.000,00 30.000,00 120.000,00 15.000,00 2.941,18 30.000,00
300.001,00 30.000,00 270.000,90 30.000,10 5.882,37 30.000,00
500.000,00 50.000,00 450.000,00 50.000,00 9.803,92 30.000,00
700.000,00 70.000,00 630.000,00 70.000,00 13.725,49 30.000,00
800.000,00 80.000,00 720.000,00 70.000,00 15.686,27 30.000,00
3.570.005,00 70.000,10 3.500.004,90 70.000,00 70.000,10 30.000,00
           

 

Nei casi di aziende con redditi modesti o negativi, può essere utile l’applicazione del limite assoluto (30.000,00 euro) previsto dall’art. 100 del TUIR per le erogazioni rivolte alle Onlus.
La “Più dai meno versi” si rivelerebbe conveniente per erogazioni liberali superiori al limite dei 30.000,00 euro a patto di redditi complessivi del donatore superiori a 300.000,00 euro e fino ad erogazioni liberali pari a 70.000,00 euro.
Con redditi complessivi che superano i 3.570.000,00 euro, risulterebbe più conveniente l’applicazione del limite del 2% del reddito d’impresa previsto dal citato art. 100 del TUIR.
Al riguardo si ricorda ancora una volta che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015,  qualora un contribuente intenda avvalersi della deduzione di cui all’art. 14 del D.L. n. 35 del 2005, il medesimo contribuente non può fruire, nello stesso periodo d’imposta, sia per le medesime erogazioni che per altre erogazioni, effettuate anche a diversi beneficiari, di altre disposizioni in tema di deduzione o detrazione delle erogazioni liberali.
In ogni caso, è opportuno, prima di compiere ogni valutazione al riguardo, rivolgersi al proprio fiscalista di fiducia.

 

[1] Per aliquota marginale intendiamo riferirci all’aliquota più elevata applicabile al contribuente sull’ultimo scaglione del suo reddito in virtù del disposto dell’art. 11 del TUIR.
[2] L’art. 11 del Dpr n. 917/1986 prevede che l’Irpef è determinata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
fino a 15.000 euro, 23 per cento;
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
oltre 75.000 euro, 43 per cento.